bruno contrada gen rd 200COMUNICATO STAMPAavv_giuseppe_lipera_200px
L’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli che nega il differimento pena a Bruno Contrada, lascia sconcertati e interdetti.
La Suprema Corte di  Cassazione aveva  annullato la precedente ordinanza del 23 luglio, che gli aveva concesso si’  la detenzione domiciliare ma negato, SENZA MOTIVARE,  il differimento pena, cioè la liberazione, sul presupposto che i Giudici non avevano motivato l’attuale pericolosità sociale dell’ex dirigente generale della polizia di stato, oggi quasi 78enne, gravemente ammalato.
Or bene il Tribunale partenopeo, dopo il rinvio della Suprema Corte, ha inteso colmare questa lacuna citando la sentenza di condanna che riguarda episodi, mai elevati al rango di reato specifico (Bruno Contrada venne arrestato, condannato, poi assolto e poi nuovamente condannato, in un lungo calvario durato 16 anni, non per corruzione, non per favoreggiamento, non per interesse privato, ma solo per “concorso esterno” in associazione mafiosa, nel 1992), che risalgono a più di 26 anni fa. Ora nonostante la questura di Palermo abbia reiteratamente segnalato, sulla base di attività infoinvestigativa, l’assenza di collegamenti di alcun genere e quindi pericolosità sociale, il Tribunale di Napoli richiama un parere apodittico del P.M. di Palermo che, pur in mancanza di elementi, ritiene che il Contrada abbia collegamenti tendenzialmente permanenti “.
Tutto questo è semplicemente assurdo e sarà stigmatizzato nei modi e termini di legge e in tutte le sedi opportune.
La battaglia per la piena riabilitazione di Bruno Contrada, la battaglia per il Giusto e per Vero continua e cesserà solo quando verranno riconosciuti.
Avv. Giuseppe Lipera