giuseppelupis-insertProcura di Catanzaro. Accanimento giudiziario avverso Avvocato Giuseppe Lupis. Ricorso per cassazione. Magistrati contro. Quelli chiamati a giudicare si astengono. Uno dopo l'altro. Tengono da fare... Anche Ponzio Pilato era un giudice. Si astenne dal suo dovere e Cristo fu mandato a morte. Crocefisso insieme ai due ladroni...
L'ingiusto processo ai danni dell'Avvocato Giuseppe Lupis. Per presunti reati di calunnia e porto illegale d'arma.
Riportiamo integralmente l'articolo pubblicato sul DIBATTITO-news che contiene copia ricorso per Cassazione dell'Avvocato Giuseppe Lupis. Articolo aa firma del Direttore Dr.Francesco Gangemi. Per scaricare l'articolo  nella sua pubblicazione originale cliccare QUI
Il direttore di Radiocivetta
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Articolo di Francesco Gangemi del "DIBATTITO-news"
"Corruzione al palazzo di giustizia? I Giudici con la “G” maiuscola”dott.ri Battaglia e Giglio rifi utano di giudicare “per calunnia”l’avv. Lupis ma il processo viene ugualmente tenuto a Catanzaro

"I due Giudici sostengono che le prove sono identiche a quelle del procedimento per “porto d’arma”.
Che c’è connessione tra i due procedimenti per la “…medesima reiudicanda…” (Dr. BATTAGLIA).
Il processo “per calunnia” quindi deve essere trasferito a SALERNO per competenza. Riportiamo,ricavando la notizia dal ricorso per Cassazione, come lo scrupolo professionale e l’onestà dei due GIUDICI siano vanifi cate dal rifiuto di un terzo giudice di rispettare la Legge, inviando gli attia SALERNO come prescrive l’articolo 11 del c.p.p.in relazione all’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e all’art. 111 dellaCostituzione.
E’ lo stesso Avv. Giuseppe LUPIS che propone ricorso per Cassazione del provvedimento emesso dal Tribunale monocratico di CATANZARO – Sez.I – giudice monocratico dr. RIZZUTI, nel procedimento “per calunnia” da costui “trattenuto” a CATANZARO ed evidenzia:

“"FATTO
: dinanzi al Tribunale monocratico di
CATANZARO pendono, nei confronti del ricorrente,
il procedimento emarginato 1972/04 R.g.n.r.
(per ipotesi di “calunnia) e il procedimento 930/04
R.g.n.r. (per ipotesi di porto di arma). Gli atti di
questo secondo procedimento sono stati trasferiti
integralmente nel primo e ne rappresentano, a parte
la diversa imputazione, la quasi integralità: Si
sostiene infatti che la “calunnia” è rappresentata
dal rifi uto dell’odierno ricorrente di riconoscersi
responsabile di “porto d’arma”. Indipendentemente
dal merito, in quest’ultimo procedimento, fi n
dal 25 Ottobre 2001 (telefonata estorsiva di MATACERA
Attilio, in atti) 12 Giugno 2003 (s.i.t. di
MATACERA Attilio, in atti) 29 Gennaio 2004 (dichiarazioni
di Dr. Salvatore CURCIO, p.m. d.d.a.
a CATANZARO, in atti ) si sostiene che l’arma
per cui il procedimento 930/04 doveva servire per
“uccidere il dr. CURCIO”. Quest’ultimo, nella dichiarazione
del 29 Gennaio 2004, in atti, conferma
tale ipotesi di reato rispetto alla quale rivendica il
proprio ruolo di “parte offesa” e come tale chiede
di essere interrogato. Nonostante ciò, i due procedimenti,
evidentemente connessi, sono stati trattenuti
a CATANZARO. All’udienza del 19 Febbraio
2010, s’è rigettata l’eccezione di incompetenza ex
art. 11, c. I e III C.p.p.. S’è addirittura affermato,
contrariamente a quanto risulta in atti e dalla dichiarazione
dello stesso interessato “parte offesa
dr. CURCIO” del 29 Gennaio 2004, che è impossibile
che lo stesso sia “parte offesa del processo”.
Da qui il ricorso. Anche per tentare d’impedire la
perpetrazione dell’ennesimo scempio giudiziario
a CATANZARO, in procedimento relativo al dr.
CURCIO, ivi p.m. d.d.a., con ulteriori deviazioni
del normale corso della giurisdizione. E perché gli
atti siano inviati al giudice competente a trattare il
procedimento ex art. 11 C.p.p..”. Ciò premesso nel
ricorso si evidenzia in “DIRITTO: Per il citato art.
11 C.p.p. (…competenza per i procedimenti riguardanti
i magistrati).
1. I procedimenti in cui un magistrato assume la
qualità di persona… offesa o danneggiata dal reato,
che secondo le norme di questo capo sarebbero
attribuiti alla competenza di un uffi cio giudiziario
compreso nel distretto di corte d’appello in cui il
magistrato esercita le proprie funzioni… sono di
competenza del giudice, ugualmente competente
per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto
di corte di appello determinato dalla legge.
3. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato
assume la qualità di persona… offesa
o danneggiata dal
reato sono di competenza
del medesimo
giudice individuato
a norma del comma
1.”.). Su tale base
s’è chiesto al Tribunale,
all’udienza del
19 Febbraio 2010 di
dichiarare la propria
incompetenza per la
trattazione del processo,
strettamente
connesso con il procedimento
930/04
R.g.n.r., pendente dinanzi
allo stesso Tribunale
per ipotesi di porto abusivo di arma in cui
è parte offesa, almeno dal 25 Ottobre 2001, il dr.
Salvatore CURCIO, p.m. d.d.a. a CATANZARO,
come tale espressamente qualifi catosi fi n dal 29
Gennaio 2004 in dichiarazioni rese al p.m. di SALERNO
sollecitandone l’attività ( cfr. copia della
relativa dichiarazione in atti). S’è evidenziato come
tale realtà imponga, nel rispetto della Legge, l’invio
degli atti a SALERNO. E che lo stesso Tribunale di
CATANZARO, in persona del presidente e di altri
giudici monocratici, in atti formali, il 15 e il 18
Gennaio 2010, hanno riconosciuto l’esistenza di tale
realtà. Infatti, il 18 Gennaio 2010, il giudice monocratico
designato per la trattazione del processo, dr.
Antonio BATTAGLIA, ha indirizzato al Presidente
del Tribunale, “…dichiarazione di astensione -
art. 36 c.p.p….”. Nella dichiarazione ha evidenziato
che “…esaminati gli atti del procedimento n.
592/08 RGT a carico di LUPIS Giuseppe; letto il
provvedimento di assegnazione in data 18.1.2010;”
ha “…rilevato che il procedimento ha ad oggetto
l’accusa ipoteticamente calunniosa, formulata
dall’imputato all’indirizzo dell’autorità inquirente
di Reggio Calabria in un esposto del 13.1.2004,
di avere occultato nella propria borsa una pistola
allo scopo di determinarne l’arresto operato all’aeroporto
di Reggio Calabria 1’ 11.1.2004;”. “…che
questo giudice ha svolto funzioni di G.U.P. nel procedimento
n. 930/04 RGNR (592/08 RGT, attualmente
pendente in dibattimento) disponendo il
rinvio a giudizio dello stesso avv. Lupis per i reati
di porto illegale di arma e resistenza a pubblico uffi
ciale, commessi in occasione di uno sfratto eseguito
in Soverato il 22.9.2000 presso l’abitazione
di Lucifero Enrichetta; che le due vicende risultano
inscindibilmente connesse sotto il profi lo
probatorio, avendo a oggetto la detenzione della
medesima arma (revolver HDH Liege cal 320
short) e interferendo l’una sulla prova dell’altra,
tant’è che nel presente procedimento risultano
assunte prove d’accusa interamente vertenti
sul possesso dell’arma in occasione dello sfratto
del 22.9.2000, su cui verte il procedimento n.
592/08 RGT (fatto obiettivamente idoneo a incidere
sulla prova della disponibilità dell’arma da
parte dell’imputato e sulla conseguente falsità
dell’accusa, dal medesimo rivolta agli inquirenti,
di avere collocato la pistola nella sua borsa
per trarlo in arresto all’aeroporto di Reggio Calabria
nel gennaio 2004); che il rinvio a giudizio
disposto nel procedimento n. 930/04 RGNR costituisce
grave ragione di convenienza tale da imporre
l’astensione, avendo questo giudice assunto una
decisione sulla medesima regiudicanda, escludendo
la sussistenza dei presupposti per il proscioglimento
in udienza preliminare; P.Q.M. dichiara
di astenersi dalla trattazione del processo e dispone
la trasmissione degli atti al Presidente di sezione
per l’ulteriore corso.…”. A questo punto prosegue
il ricorso per cassazione proposto dall’Avv.
LUPIS: “Tra il procedimento emarginato, portato
all’udienza del 19 Febbraio 2010 e quello, pendente
dinanzi allo stesso Tribunale di CATANZARO,
con il numero 930/04 esiste quindi una precisa connessione,
che attiva le norme di cui ai commi 1 e
3 dell’art. 11 C.p.p., per una “…medesima regiudicanda,…”.
E’ quanto rilevato con encomiabile
quanto raro scrupolo dal giudice Dr. BATTAGLIA.
“Connessione e “…medesima regiudicanda,..”
sono state ritenute dallo stesso presidente del Tribunale.
In due provvedimenti ha accolto altrettante
richieste di astensione su tale presupposto. Infatti,
il 15 Gennaio 2010, era stata accolta la richiesta di
astensione del Dr. Antonio GIGLIO, in quanto “…
esaminata la dichiarazione di astensione formulata
in data 15.1.2010, nel procedimento n. 592/08 RG
Mod 16, dal Dott. Antonio GIGLIO cui il processo
è stato assegnato…rilevato che motivo di astensione
è il fatto di aver pronunciato, in altro procedimento
(n. 930/04 RGNR), decreto che dispone
il giudizio nei confronti dello stesso imputato
per porto illegale di arma e resistenza a pubblico
uffi ciale; … che il procedimento n. 592/08 RG
Trib. ha ad oggetto l’accusa ipoteticamente calunniosa
nei confronti dell’autorità inquirente
di Reggio Calabria di aver occultato nella borsa
dell’imputato la stessa pistola, oggetto anche del
procedimento nn. 930/04 RGNR, 592 RG Trib.”.
E incide“… su elementi di valutazione circa la
responsabilità dell’imputato, … ”. Il 18 Gennaio
è stata accolta dal presidente la richiesta di astensione
del Dr. Antonio BATTAGLIA, che ancora
più esplicitamente ha evidenziato la connessione
(comma 3/1 art. 11 C.p.p. ) tra l’odierno procedimento
e quello, pendente dinanzi allo stesso Tribunale
di CATANZARO, con il numero 930/04 e
la “…medesima regiudicanda,…”. Prosegue il
ricorso: “Al Tribunale quindi, all’udienza del 19
Febbraio 2010, s’era chiesto di prendere atto di tale
realtà. Non esauribile nella dichiarata e ritenuta
connessione nell’applicazione dell’art. 36 C.p.p..
Ma necessariamente da attivare anche con riguardo
all’art. 11 C.p.p.. S’è chiesto quindi di dichiarare
l’incompetenza del Tribunale di CATANZARO e
disporre la restituzione degli atti al p.m. in sede
perché provveda a trasmetterli a SALERNO. Cui
avrebbero dovuto essere inviati già, stando agli
atti, dal 25 Ottobre 2001. Come sollecitato dal dr.
CURCIO il 29 Gennaio 2004, con precise richieste
processuali. E per il ripristino di una giurisdizione
senza deviazioni.”. A questo punto, prosegue il ricorso
“Il rigetto qui impugnato è conseguente alla
violazione delle norme sulla competenza ex art. 11
C.p.p.. Rilevabile, anche d’Uffi cio, in ogni stato e
grado di giudizio…"”.
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Due sole domande: che farà la Corte Suprema? Riguardai giudici. Ma la questione, se fosse una cosa seria, dovrebbe riportare in CALABRIA la commissione parlamentare antimafi a. Per la stessa ragione per cui ha “sparato” sulla “corruzione” degli sciancati in CALABRIA, o per semplice decenza dovrebbe verifi care se le sue raccomandazioni siano seguite nei palazzi del potere giudiziario.
Francesco Gangemi"