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SOVIET IN ITAGLIA - L’ALLEGRA VIOLAZIONE DELLA COSTITUZIONE -
L’ELIMINAZIONE DELL’AVVOCATO ROBERTO LASSINI DALLA COMPETIZIONE ELETTORALE A MILANO COSTRINGENDOLO ANCHE AL “PENTIMENTO”

Chi è Roberto Lassini. Avvocato. Un tempo giovane politico in ascesa nella tangentopoli del 92 scontò 42 giorni di carcere indagato per concussione. E dopo 5 anni assolto con formula piena. Ma la sua carriera politica annientata. Margherita Taddei, il magistrato dell’accusa ( accusa risultata fasulla ) ha fatto carriera. E’ ora magistrato alla Cassazione.   

E chi avrà il coraggio ora di chiedere conto al presidente della Repubblica della violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e della Costituzione? Specie dopo che, aggredito da tutte le parti, il povero Avvocato Roberto Lassini ha addirittura rinunciato alla propria candidatura a MILANO e fatto professione di pentimento. Specie dopo che con questo brillante risultato l’ITAGLIA è divenuta una repubblica popolare sovietica in cui dal Cittadino imputato si pretende, anche e comunque, il pentimento.

In un colpo solo la “riforma della giustizia” è andata a farsi fottere assieme alla Libertà. E ai proclami del “popolo della libertà”. Nel silenzio di BERLUSCONI e addirittura nel tripudio degli esponenti del suo partito.

Dalla candidata sindaco di MILANO, al coordinatore di non si sa che MANTOVANO, a tutti gli utili idioti immediatamente schierati agli ordini di quanti in un colpo solo hanno violato tutta una serie di norme internazionali, europee e costituzionali e privato il Cittadino LASSINI della Libertà di parola e di espressione del pensiero.

Mentre è stato abbandonato dai “fautori della riforma della giustizia” alla mercé dei soviet felicemente introdotti in ITAGLIA. Il tutto mentre comicamente si dichiara di difendere “la Libertà del popolo libico” ricevendo – mandando a far fottere anche il principio di effettività nei rapporti internazionali tra stati – il capo degli insorti di BENGASI, finanziato dai francesi e infiltrato dai terroristi islamici. Abbiamo difeso BERLUSCONI e la maggioranza parlamentare contro le aggressioni giustizialiste della peggiore pentitocrazia. Ci saremmo aspettati che difendessero il Cittadino Avvocato Roberto Lassini dalle aggressioni più ignobili compiute con violazione delle Leggi internazionali e della Costituzione. Non lo hanno fatto.

Con silenzio e pavidità hanno aggredito chi già era stato aggredito con una ingiusta detenzione; hanno consentito che di fatto l’ITAGLIA divenisse, in meno di ventiquattrore, una repubblica comunistarda in cui si sono azzerati i diritti di Libertà e s’è preteso e ottenuto anche il pentimento del Cittadini Lassini dopo averlo incriminato per un inesistente “vilipendio” dell’ordine giudiziario, senza che neppure risulti sia stata chiesta e ottenuta l’autorizzazione del ministro di giustizia il cui raglio non è stato registrato nella vicenda. Qui di seguito riportiamo tutte le norme violate e le sentenze che circa quarantanni fa hanno respinto le pretese di sostituire l’autorizzazione del ministro di giustizia a procedere per vilipendio dell’ordine giudiziario con quella del consiglio superiore della magistratura. E lasciamo che si consumi l’ignobile aggressione al povero Cittadino Lassini e allo stato di diritto. Stato più che mai, mentre si predica di “riforma della giustizia”,  divenuto – come avvertiva l’“Osservatore Romano” nel 1995 – “una repubblica pentitocratica che galleggia su un mare di comunicazioni giudiziarie” nel silenzio più vile e avvilente:   

290. Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate.

“Chiunque pubblicamente  vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 ….”. La norma venne così modificata  dall'art. 2, L. 11 novembre 1947, n. 1317 che modificò il codice penale per la parte riguardante i delitti contro le istituzioni costituzionali dello Stato, e poi dall'art. 1, L. 30 luglio 1957, n. 655, di modifica alle norme riguardanti i delitti di attentato e vilipendio degli organi costituzionali. La  Corte costituzionale, con sentenza 24-30 gennaio 1974, n. 20 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1974, n. 35), dichiarò, tra l'altro, non fondate la questione di legittimità dell’articolo 290, nella parte in cui prevede il reato di vilipendio del Governo, dell'ordine giudiziario e delle forze armate dello Stato, in riferimento agli artt. 4, primo comma, 21, primo comma, e 25, secondo comma, Cost. La stessa Corte, con sentenza 8-16 marzo 1983, n. 57 (Gazz. Uff. 23 marzo 1983, n. 81), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dello stesso articolo, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost.. La norma va posta in relazione con quella contenuta nel successivo arti colo “313. Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento.

Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del ministro per la giustizia………………………...

Per il delitto preveduto nell'art. 290, quando è commesso contro l'Assemblea costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si può procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea, contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l'autorizzazione del ministro per la giustizia ……………………………………………………”.

La Corte costituzionale, con sentenza  16 aprile-5 maggio 1959, n. 22 (Gazz. Uff. 9 maggio 1959, n. 110), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 112 Cost.; con sentenza 22-29 aprile 1971, n. 91 (Gazz. Uff. 5 maggio 1971, n. 112), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 3 Cost.; con sentenza 14-27 febbraio 1973, n. 17 (Gazz. Uff. 7 marzo 1973, n. 62), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, seconda ipotesi, in riferimento all'art. 102, primo comma Cost., e all'art. 113, primo e secondo comma, Cost.; con sentenza 28 giugno-18 luglio 1973, n. 142 (Gazz. Uff. 25 luglio 1973, n. 191), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del presente comma, nella parte in cui attribuisce il potere di dare l'autorizzazione a procedere per il reato di vilipendio dell'ordine giudiziario al Ministro per la giustizia anziché al Consiglio superiore della magistratura, in riferimento agli artt. 3 e 104 Cost.; con sentenza 9-16 gennaio 1975, n. 7 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1975, n. 21), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3 e 95 Cost.. In una delle sentenze richiamate si legge fra l’altro:
 “…La questione di legittimità costituzionale relativa al terzo comma dell'art. 313 c.p., limitatamente alla parte in cui, con riferimento all'ipotesi di procedimenti per vilipendio dell'ordine giudiziario, attribuisce il potere di concedere o meno l'autorizzazione a procedere al Ministro per la giustizia anziché al Consiglio superiore della Magistratura, sollevata per contrasto con l'art. 104, primo comma, Cost., ha già trovato soluzione nel senso della infondatezza nella precedente giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n. 22 del 1959, esplicitamente ribadita, sul punto, dalla successiva sent. n. 91 del 1971): ciò, peraltro, nella misura in cui la disposizione costituzionale invocata come parametro ha significato confermativo del principio della indipendenza garantita a tutti i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni. Se, infatti, l'autorizzazione a procedere non menoma l'indipendenza del singolo giudice nell'atto di giudicare e pertanto non incide sull'autonomia ed indipendenza dell'ordine giudiziario complessivamente riguardato, non c'è motivo per giungere a diversa conclusione, quando detta autorizzazione sia richiesta per procedere contro chi sia imputato del reato di vilipendio dello stesso ordine giudiziario.”. ( Corte cost., 18/07/1973, n. 142 ). 

La stessa Corte Costituzionale ha chiarito ulteriormente  come sia “… inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 290 comma 1 c.p. sollevata in riferimento all'art. 21 Cost., nella parte in cui prevede il vilipendio dell'ordine giudiziario, nel corso di un giudizio di merito in cui, come risulta dalla stessa ordinanza, non era stata concessa l'autorizzazione a procedere di cui all'art. 313 comma 3 c.p. Invero, la predetta autorizzazione va configurata come un persupposto la cui mancanza impedisce che l'azione penale possa validamente essere iniziata o proseguita, e preclude in modo assoluto al giudice qualsiasi indagine e pronuncia di merito (sent. n. 17 del 1973). …La libertà di manifestazione del pensiero, oltre al limite espresso del buon costume, ne trova altri impliciti, stante la necessità di tutelare beni diversi, parimenti garantiti dalla Costituzione fra cui è da annoverare il prestigio del Governo, dell'ordine giudiziario e delle forze armate. In regime democratico sono peraltro ammesse critiche anche severe alle istituzioni vigenti, tanto sotto il profilo strutturale che sotto quello funzionale per assicurarne l'adeguamento ai mutamenti nella coscienza sociale. Il vilipendio è configurabile solo quando la manifestazione è diretta a negare ogni rispetto, prestigio, fiducia all'istituzione considerata, inducendo i destinatari al disprezzo di questa o addirittura ad ingiustificate disobbedienze…” (Corte cost., 30/01/1974, n. 20 ).

Bene. Anzi male. Perché solo nell’ITAGLIA sovietizzata è potuto avvenire, com’è avvenuto, l’aggressione giudiziaria del Cittadino Roberto Lassini perché aveva manifestato liberamente il suo pensiero e senza che fosse comunque intervenuta “…autorizzazione (che) va configurata come un persupposto la cui mancanza impedisce che l'azione penale possa validamente essere iniziata o proseguita …”; l’aggressione politico – mediatica definendo “ignobile” la libera espressione del suo pensiero una volta in ITALIA costituzionalmente garantita. Fino a condurlo al “pentimento” per quanto aveva legittimamente espresso. Mandando a far fottere, in un colpo solo, la riforma della giustizia. La Libertà e la Dignità. Di singoli e categorie. Violando platealmente e sovieticamente la norma per cui “21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure…. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.” ( Cost. art. 21).

La libera manifestazione del proprio pensiero con lo scritto, garantita dalla Costituzione, contenuta in un manifesto regolarmente affisso e che certamente non ha contenuto contrario al “buon costume”, è stata aggredita e vietata con una incriminazione avvenuta in mancanza dei presupposti ( vedi sopra sentenza della Corte Costituzionale ) definendo “ignobile” quel pensiero sfruttando la totale sudditanza della stampa “libera” che ha amplificato tale concetto contribuendo a portare al pentimento dell’“imputato”. Nella nuova ITAGLIA.falcoverde



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